Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in tema di violazione sulla normativa antinfortunistica non è obbligatorio ma ha una natura discrezionale.

Tale “discrezionalità” investe entrambe le ipotesi di adozione del provvedimento (impiego di lavoratori “in nero” e gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche).

Questo è quanto contenuto nella circolare del Ministero, la n. 33, che è intervenuta al fine di chiarire la disciplina del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex articolo 14, d.lgs. 81/2008, alla luce delle modifiche apportate dall’articolo 11 del c.d. decreto correttivo 106/2009, in vigore dal 20 agosto.

La circolare in commento rappresenta ora l’unico documento a cui fare riferimento per una corretta applicazione del citato articolo 14 del testo unico, fornendo un quadro unitario in materia; le circolari sin’ora emanate in materia (circ. n. 29/2006, lett. circ. 22 agosto 2007, circ. n. 24/2007, circ. n. 30/2008), saranno, pertanto, da considerarsi obsolete e non più attuabili (più correttamente, saranno da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati sino al 19 agosto u.s.).

I punti della circolare

A norma dell’art. 14 T.U. : “il provvedimento di sospensione si può adottare nel caso di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”.

La percentuale è, quindi, calcolata considerando nel computo sia i lavoratori in regola sia i lavoratori irregolari.

Il provvedimento di sospensione non si applica in caso di un unico lavoratore “in nero”, proprio per agevolare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione

Il personale ispettivo verificata la presenza di più violazioni della stessa indole da parte del datore di lavoro attua la sospensione.

Le “più violazioni” indicate nella norma possono limitarsi a due, eventualmente compiute contestualmente, e nell’arco di cinque anni dall’accertamento con sentenza passata in giudicato della prima.

Laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento.

Ad esempio il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).

La discrezionalità del potere di sospensione dell’attività risiede nella valutazione di circostanze particolari, cioè laddove la sospensione dell'attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento (la circolare riporta alcuni esempi, come la sospensione di uno di un lavoro di rimozione di materiali nocivi).

I soggetti affidatari

Cambiano i soggetti affidatari del potere di sospensione: la competenza non sarà più dei funzionari che applicano la sospensione, ma dell’Ufficio da cui dipendono i funzionari. Ossia l’Ufficio che, in virtù del rapporto interorganico, esercita tale potere mediante il proprio personale ispettivo.

La competenza del personale ispettivo è individuata nei seguenti ambiti:

- attività del settore delle costruzioni edili o di genio civile;

- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

- ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.

Il personale ispettivo delle AA.SS.LL., inoltre, in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.

Il provvedimento interdittivo delle PP.AA.

Un ultimo argomento preso in considerazione dalla circolare ministeriale è costituito dal provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA.; per quanto concerne ciò è da dire che l’art. 14 del T.U., come modificato dal correttivo 106, stabilisce che ” l’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cut all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di rispettiva competenza, alfine dell’emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche”.

II provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione legittimamente emanato..

Il provvedimento è comunicato o al Ministero delle infrastrutture, così come già previsto dall’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, ovvero alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La scelta del soggetto destinatario della comunicazione dovrà evidentemente avvenire sulla base della attività svolta dall’impresa sospesa, in modo tale che possa essere emanato un provvedimento interdittivo di durata variabile.

L’ambito di efficacia dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le PP.AA., diversamente dal provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, non può evidentemente non riferirsi all’impresa nel suo complesso e quindi ad ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi Amministrazione Pubblica, dovendosi ricordare sul punto che la disposizione si sovrappone inevitabilmente ad altre forme di interdizione alla contrattazione con la P.A. introdotte dal Legislatore, fra le quali quella legata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in assenza del quale non è possibile, fra l’altro, la partecipazione ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

 

Ultimo aggiornamento ( Domenica 29 Novembre 2009 22:24 )