Certificazione Energetica: pubblicate le Linee Guida

Sulla G.U. 158 del 10.7.2009 è stato pubblicato il Decreto. 26.6.2009 recante le Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, in applicazione del comma 9, dell'art. 6, del D. lgs 192/2005.
Sullo stesso all’articolo 1 è riportato testualmente:
“per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica 
degli  edifici  su  tutto  il  territorio  nazionale,  il presente decreto definisce:
a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b)  gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.”
 
Gli allegati al decreto riportano ripsettivamente:
       Allegato A - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
       Allegato 1 - Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria;
      Allegato 2 - Schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio;
       Allegato 3 - Tabella riepilogativa sull'utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare ai fini della certificazione energetica;
       Allegato 4 - Sistema di classificazione concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria;
       Allegato 5 - Schema di attestato di qualificazione energetica per edifici residenziali;
       Allegato 6 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici residenziali;
       Allegato 7 - Schema di attestato di certificazione energetica per edifici non residenziali;
       Allegato B – Norme tecniche di riferimento. 


Le disposizioni contenute nelle Linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.Nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;c) le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;d) i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;e) la validità temporale massima dell’attestato;f) le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato” 

Certificazione Energetica- Campo di applicazione:
Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni.Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggimultipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. 
 È da emanare ancora il D.P.R. recante i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per i professionisti o organismi ai quali affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.