La formazione dei datori di lavoro in materia di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione

Il tema riguardante la possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione e quello dell'obbligo o meno degli stessi di frequentare i relativi corsi di formazione sono al centro dell'attenzione ed oggetto di numerosi quesiti dopo l’emanazione del D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 correttivo ed integrativo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

     Leggendo l’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, relativo allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, si riscontra un infelice coordinamento fra il comma 1 già esistente nel testo originario del D. Lgs. n. 81/2008 con il comma 1 bis aggiunto con il successivo D. Lgs. n. 106/2009 entrato in vigore il 20/8/2009 e si perviene in pratica alla conclusione che sarebbe stato meglio riscrivere l’intero articolo 34 piuttosto che integrarlo con dei commi aggiuntivi, così come è stato fatto, in quanto, come spesso accade, le semplici integrazioni alle disposizioni di legge possono finire con il rendere poco chiaro quello che il legislatore ha voluto esprimere. 


     Secondo il comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 che non è stato modificato dal D. Lgs. n. 106/2009:
Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi”,

ricordando che nell’articolo 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008 erano state elencate, dalla lettera a) alla lettera g), quelle aziende considerate a particolare rischio per le quali è comunque obbligatoria l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno. 

     In base al comma 1 bis dell’art. 34, aggiunto dal D. Lgs. n. 106/2009, inoltre:

     “Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”. 

Da un confronto dei due commi sopraindicati appare chiaro che con il comma 1 bis, introdotto con il D. Lgs. n. 106/2009, il legislatore, rendendosi forse conto della difficoltà per i datori di lavoro delle medie aziende di poter svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione in maniera utile ed efficace ai fini della prevenzione nei luoghi di lavoro, ha voluto restringere ulteriormente la facoltà, già concessa con il comma 1 ai datori di lavoro delle aziende inserite nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, limitandola a quelle aziende che occupano fino a cinque lavoratori.

Ora premesso che i compiti citati nell’articolo 34 e cioè quelli propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché quello di primo soccorso e quello di prevenzione incendi e di evacuazione sono da considerarsi completamente indipendenti l’uno dall’altro, da una lettura coordinata dei commi 1 ed 1 bis del sopraindicato art. 34, fermo restando che il datore di lavoro, per quanto espressamente indicato dal legislatore negli stessi commi, non può comunque svolgere nessuno di questi compiti nelle aziende a particolare rischio di cui all’art. 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, discende da questo punto di vista, a parere dello scrivente, una classificazione delle aziende in tre fasce distinte.

Una prima fascia comprende le aziende fino a cinque lavoratori nelle quali il datore di lavoro ha la facoltà di svolgere direttamente tutti e tre i compiti citati del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso e di antincendio ed evacuazione oppure li può affidare a terzi, così come può anche riservarsi di svolgere direttamente uno o due di tali compiti lasciando che a svolgere gli altri ci pensino terzi da lui individuati ed in possesso ovviamente dei requisiti richiesti. Una seconda fascia comprende le aziende con più di cinque lavoratori e fino ai limiti di entità  imposti nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè fino a 30 lavoratori per le attività artigiane ed industriali, fino a 30 lavoratori per aziende agricole e zootecniche, fino a 20 lavoratori per aziende della pesca e fino a 200 lavoratori per le altre aziende.

In tali casi il datore di lavoro, ai sensi del comma 1 bis, non può svolgere in ogni caso i compiti di primo soccorso e di antincendio e di evacuazione, sia che opti per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione sia che decida di affidare l’incarico di RSPP a persone interne o esterne all’azienda. In una terza fascia sono invece inserite le aziende che si trovano al di sopra dei limiti indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008. Nell'ambito di queste il datore di lavoro non può svolgere direttamente nessuno dei tre compiti sopraindicati.E’ evidente, quindi, che ad una eventuale domanda se il datore di lavoro nelle aziende con più di 5 lavoratori possa in qualche caso svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione la risposta da dare è negativa ed in ogni caso. Del resto una diversa lettura delle disposizioni di legge che legherebbe la facoltà di svolgere i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione al datore di lavoro RSPP di cui al comma 1 dell’art. 34 non avrebbe senso, per le ragioni di opportunità sopraindicate, in quanto in tal caso si estenderebbe assurdamente tale facoltà ad esempio ai datori di lavoro di aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori solo per aver optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione. E' da far notare a proposito che Il divieto per i datori di lavoro delle aziende con più di 5 lavoratori di svolgere comunque l’attività di primo soccorso, di prevenzione incendi e di emergenza è entrato in vigore il 20/8/2009 per cui le aziende che si trovano al di sopra del limite dei 5 lavoratori imposto dal D. Lgs. n. 106/2009 e nelle quali il datore di lavoro ha finora svolto tale tipo di attività sono tenute ora ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.Resta fermo ed è evidente che prima di poter svolgere direttamente uno qualsiasi dei tre compiti sopraindicati lo stesso datore di lavoro è tenuto a frequentare i corrispondenti corsi di formazione e di aggiornamento indicati nell’art. 34 comma 2, per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e nell’art. 34 comma 2 bis, per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti di primo soccorso (art. 45) nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art. 46).

E' da ribadire inoltre che la frequenza di tali corsi non è una facoltà perchè il legislatore per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro fa ricorso nei commi 2 e 2 bis dell'articolo 34 alle espressioni “deve frequentare” e nel comma 3 dello stesso articolo alla espressione “è tenuto a frequentare” per quanto riguarda i corsi di aggiornamento.

A coloro, poi, che sostengono che con la frequenza da parte del datore di lavoro del corso di formazione della durata di 16 ore previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 si deve ritenere svolta anche la formazione sia di primo soccorso che quella di prevenzione incendi si fa osservare che, ancor prima della pubblicazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, si sono esplicitamente espressi in senso contrario sia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che quelli della Salute e dell’Interno.

Per quanto riguarda  la formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, infatti, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio D. M. del 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel ribadire con l’art. 6 dello stesso decreto che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 deve designare uno o più lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio  e gestione delle emergenze o designare se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del decreto medesimo, ha stabilito con riferimento alla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza di cui al D. Lgs. n. 626/1994, che gli stessi devono frequentare dei corsi di formazione previsti nell’allegato IX del Decreto Ministeriale medesimo con il quale è stata anche articolata la durata dei corsi medesimi in 4, 8, o 16 ore a seconda che l’attività lavorativa fosse classificata a rischio di incendio basso, medio o elevato.

Lo stesso D. M. 10/3/1998, inoltre,  nell’art. 6 ha precisato che nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività a particolare rischio riportate nell’Allegato X gli addetti devono altresì conseguire oltre alla formazione anche un attestato di idoneità tecnica.Appare quindi evidente, così come del resto indicato nel citato D. M. del 10/3/1998, che anche i datori i lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare tali corsi di formazione e, se necessario, conseguire anche la idoneità tecnica, che si acquisisce presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, né si può pensare che nelle 16 ore di formazione di cui al D. M. del 16/1/1997 potessero essere compresi anche i contenuti della formazione, tra l’altro prettamente operativa, individuata dal Ministero dell’Interno, a seconda del tipo di attività, nella durata di 4, 8 o addirittura di 16 ore tante quante sono quelle del D. M. 16/1/1997.

La conferma della suddetta interpretazione è pervenuta poi del resto anche dallo stesso Ministero dell’Interno che con la circolare n. 16 dell’8/7/1998 ha precisato che a partire dalla data di entrata in vigore del D. M. 10/3/1998, i corsi di formazione destinati a quei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 16/1/1997 devono comunque recepire, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, i contenuti di cui all'allegato IX del D. M. 10/3/1998.

Quindi in sostanza i datori di lavoro che hanno fatto ricorso all’art. 10  del D. Lgs. n. 626/1994 devono comunque acquisire la specifica formazione teorico-pratica antincendio.Per quanto riguarda, infine, i corsi di formazione di primo soccorso, già previsti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008, si fa presente che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero per la Funzione Pubblica e del Ministero delle Attività Produttive, con il Decreto n. 388 del 15/7/2003, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, ha fissato sia la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso, in 12 o 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell’attività lavorativa, che i contenuti dei corsi medesimi.

In merito all’obbligo della frequenza di tali corsi da parte dei datori di lavoro in caso di svolgimento diretto il Ministero della Salute ha poi precisato specificatamente con la propria circolare prot. DGPREV – 13008 del 3/6/2004 che “la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti”.

Ora finalmente con il D. Lgs. n. 106/2009, che ha modificato l'art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, tutte le indicazioni sopra riportate sono state recepite dal legislatore, anche se in maniera non molto felice. E’ chiaro quindi, per concludere, che se il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in attesa che tutta la materia della formazione dei datori di lavoro venga regolamentata dalla Conferenza Stato Regioni, voglia, così come si è sentito dire, esonerare i datori di lavoro che hanno svolto il corso delle 16 dalla frequenza dei corsi di formazione relativi alla attività di primo soccorso e di prevenzione incendi, dovrà comunque prima rivedere i contenuti della formazione dei datori di lavoro già fissati con il D. M. del 16/1/1997 inglobando negli stessi, per rispettare gli indirizzi forniti dagli altri Ministeri, i precisi contenuti indicati sia nel D. M. n. 388/2003, per quanto riguarda i compiti di primo soccorso, che nel D. M. del 10/3/1998, per quanto riguarda i compiti di prevenzione incendi e di evacuazione.



Fonte: Ing. Gerardo Porreca

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 18 Novembre 2009 23:52 )