Identificazione del datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81 così come modificato dal d.lgs. 106


Il datore di lavoro è il il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Per unità produttiva si intende uno stabilimento o una struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

 Forme di società più comuni:

 Società semplice (SS): Sono titolari della società tutti i soci che hanno poteri di amministrazione e di rappresentanza disgiunta (di regola) o congiunta. I soci possono nominare, nel contratto sociale o con patto separato, uno o più soci come amministratori/rappresentanti.
Società di fatto (SdF): trattandosi di una società creata oralmente o tacitamente, ne sono amministratori/responsabili i fondatori.
Società in nome collettivo (SNC): Analogamente alla società semplice, gli amministratori rappresentanti sono tutti i soci salvo che nell’atto costitutivo siano espressamente indicati uno o più soci con poteri di amministrazione e rappresentanza.
Società in accomandita semplice (SAS): I soci accomandatari sono illimitatamente responsabili.
L’amministrazione/rappresentanza spetta a ciascuno di essi salvo che nella ragione sociale ne vengano indicati specificamente solo uno o più di essi come amministratori/rappresentanti.
Società per azioni (SpA) : la rappresentanza e l’amministrazione spettano al consiglio di amministrazione che normalmente delega questi poteri a uno o più amministratori delegati o direttori generali.
Società in accomandita per azioni (SapA): la rappresentanza e l’amministrazione sono attribuite analogamente alle SpA; i soci accomandatari sono illimitatamente responsabili.
Società a responsabilità limitata (SRL): gli amministratori vengono nominati tra i soci nell’atto costitutivo (salvo che lo stesso atto non preveda direttamente); agli amministratori spettano anche i relativi poteri di rappresentanza.

È quindi possibile, in funzione della forma societaria, che più persone possano essere considerate datori di lavoro. Nel caso in cui esistono più soggetti con poteri di rappresentanza, è opportuno che le competenze e le relative responsabilità proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza vengano indicate a capo di un solo soggetto, onde evitare che eventuali sanzioni vengano poste a carico di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza.
È altresì possibile che le competenze e le responsabilità del datore di lavoro possano essere trasferite, con apposita delega, ad altro soggetto idoneo (es. dirigente).

Si ricorda, infine che il d.lgs. 81/08 così come modificato ed integrato dal d.lgs. 106/09 responsabilizza il datore di lavoro con sanzioni penali in caso di inosservanza che ricadono comunque sulla persona (o persone) fisica, e nel caso di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime, estende agli Enti la responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/01.

 

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 18 Novembre 2009 23:37 )