Pubblicato in G.U. DECRETO 6 agosto 2009   
 Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09A11279)

(GU n. 224 del 26-9-2009 )

      

Art. 1. Semplificazione  e  chiarimento  delle  procedure  e  riduzione degli  adempimenti amministrativi 
1.  Al  decreto  del  Ministro  dell'economia
  e  delle  finanze di concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007   recante  «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione  energetica  del  patrimonio  edilizio esistente,  ai sensi  dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007,  (di seguito denominato:  decreto),  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  del  7  aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a)  all'art.  4,  comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita dalla seguente:  «a)  acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato  che attesti   la  rispondenza  dell'intervento  ai  pertinenti  requisiti richiesti  nei  successivi  articoli  6, 7, 8 e 9.
Tale asseverazione puo'  essere:  - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate,  obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  successive modifiche e integrazioni; - esplicitata nella relazione attestante  la  rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici  e relativi impianti termici, che, ai sensi  dell'art.  28,  comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario  dell'edificio,
   o  chi  ne  ha  titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in  doppia  copia,   insieme  alla  denuncia  dell'inizio  dei  lavori relativi  alle  opere  di  cui  agli  articoli  25  e 26 della stessa legge.»;
  
b)  all'art.  5,  comma  3:  dopo  le  parole «di cui all'art. 1,» aggiungere  le  parole «fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art.  4,  comma  1,  lettere  a) e b), del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,»
  e  dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni.»  aggiungere  le  parole  «Successivamente  i  medesimi calcoli  aranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui  all'art.  4,  comma  1,  lettere  a)  e b), del predetto decreto legislativo.»;
  
c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformita' del prodotto»;
  
d)  all'art.  8,  comma  2,  sostituire  le parole da «puo' essere prodotta»  a  «da  un laboratorio certificato, e» con le parole «puo' essere prodotto»;
  
e) all'art. 9:
   
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «generatori di calore a condensazione»  aggiungere «, ad aria o ad acqua,» e  alla lettera b), dopo  le  parole  «sono  installate» aggiungere  «, ove tecnicamente compatibile,»;
   
2)  al  comma  2-bis:  dopo  la  lettera a) inserire la seguente:
«a-bis)  Per  i  lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso  al 31 dicembre 2009,  sono installate pompe di calore che hanno un   coefficiente  di  prestazione  (COP)  e,  qualora  l'apparecchio fornisca  anche  il  servizio di  climatizzazione estiva, un indice di efficienza  energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati  nell'allegato  I e riferiti all'anno 2009» e alla lettera b) eliminare  le  parole  da  «,  oltre  al rispetto» a «dell'8 novembre 2007,»  e  sostituire  le parole «allegato H» con le parole «allegato I»;   
3)  al  comma  2-ter,  dopo  le parole «allegato H» aggiungere le parole «e allegato I»;
    4)  al  comma  4,  eliminare  le  parole  da «,  corredata dalle certificazioni» a «conformita' del prodotto»; 
f)  all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis.
Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati  dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica  ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni  di  cui  al  presente  decreto non sono cumulabili con il premio   per   impianti   fotovoltaici  abbinati  ad  uso  efficiente dell'energia  di  cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007  recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di  energia  elettrica  mediante conversione fotovoltaica della fonte solare,  in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni»;   
g)  dopo  l'allegato  H  del  decreto,  e'  aggiunto  l'allegato I riportato in calce al presente provvedimento.
 


Quindi, modificando il DM 19/02/2009 - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.- le novità introdotte dal decreto possono essere così sintetizzate:

I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, sono tenuti ad acquisire  l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti   la  rispondenza  dell'intervento  ai  pertinenti  requisiti richiesti. Tale asseverazione puo'  essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. lgs. 192/2005 ai fini della dichiarazione di fine lavori, ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, di cui all'art. 28, comma 1, della L. 10/1991.
I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti attuativi specificati dal D.lgs. 192/2005.
Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione non deve più essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Per quanto riguarda l’asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari per i pannelli solari realizzati in autocostruzione non occorre più la certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato, ma è sufficiente l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Le modifiche all’ art. 9. Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale , viene specificato  che i generatori di calore a condensazione possono essere sia ad aria che ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica  devono essere installate solo se ciò è tecnicamente compatibile; per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia realizzati a partire dal 2009, possono essere installate  pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva,  un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all'Allegato I al D.M. 19/02/2009.
Infine viene specificato che ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati  dallo Stato per la promozione  dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni  di  cui  al  presente  decreto non sono cumulabili con il premio   per   impianti   fotovoltaici  abbinati  ad  uso  efficiente dell'energia  di  cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di  energia  elettrica  mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni».

Ultimo aggiornamento ( Sabato 10 Ottobre 2009 00:07 )