Riqualificazione Energetica
Pubblicato in G.U. DECRETO 6 agosto 2009
Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09A11279)
(GU n. 224 del 26-9-2009 )
1. Al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 4, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti nei successivi articoli 6, 7, 8 e 9.
Tale asseverazione puo' essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche e integrazioni; - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.»;
b) all'art. 5, comma 3: dopo le parole «di cui all'art. 1,» aggiungere le parole «fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,» e dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni.» aggiungere le parole «Successivamente i medesimi calcoli aranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo.»;
c) all'art. 7, comma 2, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformita' del prodotto»;
d) all'art. 8, comma 2, sostituire le parole da «puo' essere prodotta» a «da un laboratorio certificato, e» con le parole «puo' essere prodotto»;
e) all'art. 9:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole «generatori di calore a condensazione» aggiungere «, ad aria o ad acqua,» e alla lettera b), dopo le parole «sono installate» aggiungere «, ove tecnicamente compatibile,»;
2) al comma 2-bis: dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) Per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I e riferiti all'anno 2009» e alla lettera b) eliminare le parole da «, oltre al rispetto» a «dell'8 novembre 2007,» e sostituire le parole «allegato H» con le parole «allegato I»;
3) al comma 2-ter, dopo le parole «allegato H» aggiungere le parole «e allegato I»; 4) al comma 4, eliminare le parole da «, corredata dalle certificazioni» a «conformita' del prodotto»;
f) all'art. 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis.Ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni»;
g) dopo l'allegato H del decreto, e' aggiunto l'allegato I riportato in calce al presente provvedimento.
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica, sono tenuti ad acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti richiesti. Tale asseverazione puo' essere sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformita' al progetto delle opere realizzate obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D. lgs. 192/2005 ai fini della dichiarazione di fine lavori, ovvero esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, di cui all'art. 28, comma 1, della L. 10/1991.
I calcoli per la determinazione dell'indice di prestazione energetica saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti attuativi specificati dal D.lgs. 192/2005.
Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l'asseverazione non deve più essere corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Per quanto riguarda l’asseverazione degli interventi di installazione di pannelli solari per i pannelli solari realizzati in autocostruzione non occorre più la certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato, ma è sufficiente l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Le modifiche all’ art. 9. Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale , viene specificato che i generatori di calore a condensazione possono essere sia ad aria che ad acqua e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate solo se ciò è tecnicamente compatibile; per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia realizzati a partire dal 2009, possono essere installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi di cui all'Allegato I al D.M. 19/02/2009.
Infine viene specificato che ai fini di armonizzare gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica ai sensi dell'art. 6, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 recante “Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” e successive modifiche e integrazioni».
Ultimo aggiornamento ( Sabato 10 Ottobre 2009 00:07 )