Circolare 1 dicembre 2009 , n. 114 - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi

Pubblicata sulla GU del 3 dicembre 2009 la circolare esplicativa del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007.
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CIRCOLARE 1 dicembre 2009 , n. 114
Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante.
Chiarimenti e indirizzi applicativi

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2009 è stata pubblicata la Circolare 114/09, esplicativa del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante che sono entrate in vigore il 12 dicembre 2009. La complessità della disciplina in argomento, che investe sia le nuove attività quanto quelle già esistenti hanno reso necessario l'emanazione di questa circolare esplicativa.
Il decreto 18 maggio 2007 dal titolo "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007, ha introdotto alcune novità per quanto riguarda la sicurezza. Il DM prevede che tutte le attrazioni entrate in attività dopo il 12 dicembre 2007 debbano essere costruite in conformità alle norme tecniche di riferimento.

Riguardo al concetto di «nuova attività», la circolare 114/09 rinvia alla lettera-circolare prot. n. P570/4109/sott. 29 del 2 maggio 2008 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, con cui sono stati forniti opportuni chiarimenti. Si conferma dunque che un'attività e' da considerarsi «nuova», e quindi soggetta agli obblighi di cui all'art. 4, del decreto 18 maggio 2007 (registrazione e codice identificativo), anche quando, pur essendo
gia' compresa, per tipologia, nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, della legge n. 337/1968, e prodotta prima dell'entrata in vigore del decreto, sia stata posta in esercizio dopo la stessa data.

Prima di essere messe in esercizio devono essere registrate presso i Comuni (nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell'attività' medesima o è presente la sede sociale del gestore) che assegneranno agli aventi diritto un codice identificativo. Tale codice verrà attribuito, dopo richiesta di registrazione corredata da "libretto dell'attività" o fascicolo tecnico, a seconda che si tratti di attrazioni nuove o usate, e manuale di uso e manutenzione, previa verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui luoghi di spettacolo. I termini per la registrazione decorrono immediatamente per quelle nuove, mentre scadono il 12 dicembre 2009 per le vecchie attività quelle già in funzione al 12 dicembre 2007. Tutte le attrazioni devono essere sottoposte a verifiche da parte di un tecnico abilitato (strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici), da porre in atto almeno una volta all'anno o più frequentemente se richiesto dal manuale di uso e manutenzione, per esaminare ogni aspetto della sicurezza ai fini della pubblica e privata incolumità. Il risultato di tali verifiche deve essere trascritto, a cura del gestore, sul libretto dell'attività.

La circolare 114/09 precisa che la suddetta documentazione tecnica illustrativa e
certificativa, sottoscritta da tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il «fascicolo della costruzione» o «fascicolo tecnico» (indicato nella norma UNI EN
13814:2005 come «Official technical dossier»). Quest'ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali dell'attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo a richiesta, posto a disposizione dell'autorità preposta ad eventuali controlli.

Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali. Il corretto montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere eseguiti seguendo le indicazioni fornite dal costruttore sul manuale di uso e manutenzione ed essere corredati di specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore stesso, se ha frequentato con esito positivo uno specifico corso di formazione teorico-pratica, oppure da professionista abilitato.

La circolare 114/09 segnala la pubblicazione del decreto del Ministro dell'interno 16 giugno 2008 recante «Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007» (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2008).

La dichiarazione deve riguardare tutti gli aspetti della sicurezza, compreso l’impianto elettrico oggetto delle presenti note. Se l’alimentazione dell’attività è derivata da edifici circostanti o se si tratta di luoghi a maggior rischio in caso di incendio si deve applicare la legge 37/08 relativamente alla necessità di progettazione da parte di un tecnico abilitato e al rilascio della dichiarazione di conformità da parte di un installatore qualificato.

Il DM 18 maggio 2007, inerente alle attività di spettacolo viaggiante, prevede che tutte le attrazioni entrate in attività dopo il 12 dicembre 2007 debbano essere registrate presso i Comuni di costruzione o primo impiego, mentre i termini per la registrazione scadono il 12 dicembre 2009 per quelle già attive al 12 dicembre 2007.

 

Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi

Ultimo aggiornamento ( Venerdì 16 Ottobre 2015 13:07 )