Dispositivi di protezione individuale: obbligo di sorveglianza

Sussiste la responsabilità del preposto in caso di regolare delega da parte del datore di lavoro.

 

La violazione dell'obbligo di richiedere l'osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni è sanzionata a carico del preposto, come conseguenza del precetto contenuto nell'art. 19, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008, che fissa appunto detto obbligo tra quelli ricadenti in capo a categoria di soggetti.
Lo ha chiarito la III sezione penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 46678 del 03/12/2009.
E infatti proprio chi è deputato dal datore o dal dirigente, con delega formale o anche di fatto, a sorvegliare e vigilare sulle modalità di concreto espletamento dell'attività  lavorativa, ed a verificare quindi che il dipendente si attenga alle disposizioni impartite, a dover rispondere del fatto di non aver vigilato sull'uso da parte dei lavoratori dei prescritti dispositivi di prevenzione. Sicchè per il preposto la violazione dell'obbligo in esame è sanzionata penalmente dall'art. 56, comma 1, lettera a), del D. Leg.vo 81/2008.

Peraltro è possibile, come avvenuto nella concreta fattispecie esaminata dalla Corte, che il datore di lavoro non deleghi tale attività di vigilanza ad alcun preposto. In tale evenienza questa attività di vigilanza sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni non può che far carico direttamente sul datore di lavoro stesso non potendo farsi discendere dalla mancata delega ad un preposto l'esonero dall'osservanza di tale norma di prevenzione.
Ne consegue che la condotta omissiva in questione è sanzionata penalmente a carico del datore di lavoro nella misura in cui quest'ultimo non abbia delegato tale attività  di vigilanza ad un preposto e quindi allorchè tale attività faccia carico direttamente su lui.

Sentenza Cassazione n. 46678/2009

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 18 Febbraio 2010 00:11 )