Sicurezza: delega funzioni del datore di lavoro

La delega deve essere rilasciata per scritto a persona in possesso della necessaria professionalità ed esperienza.

 

L'art. 16 del D. Leg.vo 81/2008 dispone espressamente che la delega da parte del datore di lavoro delle funzioni ad esso attribuite dal medesimo decreto legislativo, per essere valida, deve risultare da atto scritto avente data certa, e deve essere conferita a persona, che a sua volta la accetti per iscritto, in possesso dei necessari e specifici requisiti di professionalità ed esperienza.
Peraltro, anche ammettendo che anteriormente all'entrata in vigore del citato D. leg.vo 81/2008 non fosse prevista alcuna forma per la suddetta delega, e comunque da ritenere che dovesse esservi certezza del rilascio e del contenuto della delega sia per ritenerne l'esistenza che per poterne individuare i contenuti.

Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione, IV sezione penale, con la Sentenza n. 45931 del 01/12/2009, ha condannato il datore di lavoro a seguito del grave incidente occorso ad un lavoratore per la caduta di un pesante carico di oggetti metallici che, sganciatosi mentre veniva spostato con sistemi inidonei a mezzo di una gru, l'aveva investito al capo, peraltro privo del casco protettivo. A nulla è quindi valsa la circostanza esimente invocata dal datore di lavoro, il quale affermava che la delega fosse stata conferita verbalmente in data antecedente all'entrata in vigore del D. leg.vo 81/2008.
Si aggiunge a ciò che il presunto delegato era inidoneo a svolgere l'opera di prevenzione non avendo neppure frequentato corsi di formazione, e dunque il datore di lavoro non poteva essere ritenuto spogliato dei compiti e delle responsabilità che incombevano su di lui.

Sentenza Cassazione n. 45931-2009

Ultimo aggiornamento ( Mercoledì 17 Febbraio 2010 23:49 )