Realizzazione di impianti eolici in zona agricola

Con sentenza del 15 giugno 2007 (n. 518) il TAR Umbria ha affrontato la questione relativa alla possibilità di installare parchi eolici in zona agricola come ammesso dall’art. 12 del Dlgs. n. 387/2003 di attuazione della Direttiva 2001/77/CE, in particolare in mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa da parte degli strumenti urbanistici.

Nel caso di specie, un Comune aveva negato la compatibilità urbanistica di un parco eolico destinato ad essere realizzato in zona agricola sul presupposto che il PRG non avesse individuato aree idonee per la realizzazione di parchi eolici nel territorio comunale. Il TAR ha censurato tale ricostruzione, affermando che i Comuni possono certamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici.
Del resto, l’articolo 12, comma 7, del Dlgs n. 387/2003 sottintende tale potere, laddove prevede che «Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale».
Tuttavia, in mancanza di una simile previsione conformativa, è indubbio secondo il TAR che, in base alla predetta disposizione, detti impianti possano essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole. E che, conseguentemente, la mancanza di una specifica espressa previsione localizzativa non possa determinare l’incompatibilità urbanistica di un sito ubicato in zona a destinazione agricola.

Ultimo aggiornamento ( Giovedì 11 Febbraio 2010 00:31 )